(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 
           Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 10 giugno 2015) 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale  22  aprile  2002,  n.  12,  e  successive
modifiche ed integrazioni (Disciplina organica del l'artigianato), ed
in particolare l'art. 53-bis che disciplina gli interventi  a  favore
dell'innovazione nel settore dell'artigianato; 
  Vista la legge  regionale  10  novembre  2005,  n.  26  (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca  scientifica  e  sviluppo
tecnologico); 
  Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalita'  per  la
concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti  in
ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi
dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile  2002,  n.
12»,  emanato  con  proprio  decreto  in  data  17  giugno  2011,  n.
0138/Pres.; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1224 della Commissione del 29 novembre
2013 che modifica il regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda
il periodo di applicazione, ed in particolare: 
  l'art.  1,  ai  sensi  del  quale  il  periodo  di  validita'   del
regolamento (CE) n. 800/2008 e' prorogato al 30 giugno 2014; 
  l'art. 2, ai sensi del quale uno Stato  membro  puo'  prorogare  la
validita'  del  suddetto  regolamento  se   alla   misura,   le   cui
informazioni sintetiche sono  trasmesse  alla  Commissione  ai  sensi
dell'art. 9  del  regolamento  (CE)  n.  800/2006,  non  siano  state
apportate modifiche sostanziali; 
  Considerato che il  regolamento  emanato  con  proprio  decreto  n.
0138/Pres./2011, gia' comunicato alla Commissione ai sensi  dell'art.
9  del  regolamento  (CE)  n.  800/2006,  non  ha  subito   modifiche
sostanziali e che pertanto la  fine  del  periodo  di  validita'  del
regolamento (CE) n. 800/2006 e' stata fissata al 31 dicembre 2014; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato  interno  in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni  per
la formazione del bilancio pluriennale e annuale - Legge  finanziaria
2015), ed in particolare: 
  l'art. 2, comma 14, ai sensi del quale le  domande  presentate  nel
corso del 2014 a valere sul regolamento emanato con  proprio  decreto
n. 138/2011 e successive modifiche e integrazioni  e  non  finanziate
per  insufficiente  disponibilita'  finanziaria  entro  la   chiusura
dell'esercizio medesimo, sono finanziate  con  le  risorse  assegnate
dallo Stato per l'anno 2014 in materia di incentivi alle  imprese  ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59); 
  l'art. 2, comma 15, ai sensi del quale il finanziamento di  cui  al
comma 14 e' concesso sulla base delle disposizioni  regolamentari  da
attuarsi in conformita' al regolamento (UE) n. 651/2014; 
  l'art. 2, comma 18, ai sensi del quale  le  domande  di  contributo
presentate nell'annualita' 2013 nell'ambito del  Programma  attuativo
regionale del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  (PAR  FSC)  della
regione  Friuli-Venezia  Giulia  per  il  periodo  2007-2013  e   non
finanziate  per  insufficiente  disponibilita'   di   risorse,   sono
finanziate sulla base delle disposizioni regolamentari  da  adottarsi
in conformita' al regolamento (UE) n. 651/2014; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di adottare un  nuovo  regolamento
in materia di concessione di contributo alle  imprese  artigiane  per
investimenti  in  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed
innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1 della legge regionale
n. 12/2002; 
  Visto  il  testo  del  «Regolamento  concernente  i  criteri  e  le
modalita' per la concessione di contributi alle imprese artigiane per
investimenti  in  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed
innovazione,  ai  sensi  dell'art.  53-bis,  comma  1,  della   legge
regionale  22  aprile  2002,  n.  12»,  predisposto  dalla  Direzione
centrale attivita' produttive; 
  Ritenuto di emanare il suddetto regolamento; 
  Visto l'art. 42 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia; 
  Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente
ad oggetto «Determinazione  della  forma  di  governo  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi
dell'art. 12 dello statuto di autonomia»; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale n.  961  di  data  22
maggio 2015; 
  Visto il decreto del Direttore della Direzione  centrale  attivita'
produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  n.
1646 di data 27 maggio 2015, con cui  e'  stata  disposta,  ai  sensi
della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art.  7,  comma  34,  la
correzione dell'errore materiale contenuto nella citata deliberazione
della Giunta regionale n. 961 di data 22 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il «Regolamento concernente i criteri e le  modalita'
per  la  concessione  di  contributi  alle  imprese   artigiane   per
investimenti  in  ricerca,  sviluppo,  trasferimento  tecnologico  ed
innovazione,  ai  sensi  dell'art.  53-bis,  comma  1,  della   legge
regionale 22 aprile 2002, n.  12»  nel  testo  allegato  al  presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto  verra'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
della Regione. 
 
                            SERRACCHIANI